Art. 1869 – Altre prestazioni perpetue

Le disposizioni degli articoli 1864(1), 1865, 1866, 1867 e 1868 si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà(2).

Note

(1)

Poichè l’ipoteca è prevista allo scopo di garantire il creditore della rendita, essa è imposta solo se la rendita stessa è prevista a titolo di corrispettivo di un negozio oneroso (1861, comma 1 c.c.).

(2)

Tali ipotesi di rendite, definite atipiche a causa della fonte che non è quella del contratto oneroso (1861 c.c.), possono sorgere, ad esempio, anche per donazione (769 c.c.) o per un atto unilaterale, come la promessa al pubblico (1989 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?