Art. 187 – Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

I beni della comunione 177, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio(1).

Note

(1)

Stante il richiamo all’art. 189, e rinviando a quanto si specificherà meglio in tale sede, si è evitato che l’articolo in esame divenisse un mezzo per proteggere in via assoluta i beni dei debitori che avessero assunto una obbligazione prima del matrimonio. La dottrina (Finocchiaro) ritiene addirittura la norma superflua e “frutto di un difetto di coordinamento dell’organo legislativo”.

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