Art. 1870 – Ricognizione

Il debitore della rendita o di ogni altra prestazione annua che debba o possa durare oltre i dieci anni deve fornire a proprie spese al titolare, se questi lo richiede, un nuovo documento, trascorsi nove anni dalla data del precedente 2720(1).

Note

(1)

Si ritiene che la norma si applichi ad ogni ipotesi di prestazione superiore ai dieci anni od indeterminata, in quanto espressione di un principio generale. Analoga regola è espressamente prevista dall’art. 969 c.c. in relazione all’enfiteusi (957 c.c.).

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