Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere 1325, n. 2, 1418(1).
Note
(1)
Attesa la formulazione della norma, essa sembra riferirsi solo al caso in cui la persona sia già morta alla conclusione del contratto. Tuttavia, considerata la ratio legis, deve ritenersi che essa si applichi anche se la morte giunge quando il contratto produce i propri effetti, se tale momento non coincide con quello della conclusione, ad esempio perché vi è una condizione sospensiva (1353 c.c.).