Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto(1), se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite 1461, 1867 n. 2(2).
Note
(1)
Si applica anche l’art. 2743 del c.c..
(2)
La norma si riferisce sia alle garanzie reali, pegno (2784 c.c.) e ipoteca (2808 c.c.), sia a quelle personali (1936 c.c.). In ogni caso esse non costituiscono elementi essenziali del contratto in quanto possono anche mancare.