Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto 187 disp.att.(1).
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale 187 disp.att..
Note
(1)
La polizza costituisce il documento che certifica l’esistenza del contratto di assicurazione e contiene le condizioni generali di contratto (1341 c.c.).