Art. 1888 – Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto 187 disp.att.(1).

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale 187 disp.att..

Note

(1)

La polizza costituisce il documento che certifica l’esistenza del contratto di assicurazione e contiene le condizioni generali di contratto (1341 c.c.).

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