Art. 1889 – Polizze all’ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione 2011(1).

Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato 1992.

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine 187 disp. att..

Note

(1)

La polizza costituisce titolo di credito improprio (2002 c.c.) e la sua circolazione avviene secondo le norme dei titoli di credito quindi mediante girata, se è rilasciata all’ordine (2008 ss. c.c.), o mediante consegna, se rilasciata al portatore (2003 ss. c.c.).

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