Art. 1890 – Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui 1891 senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro(1).

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa 1891; 14 l. ass.; 11 l. camb..

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica(2).

Note

(1)

La norma disciplina l’ipotesi in cui l’assicurazione è stipulata a favore di un terzo, il beneficiario, ma da parte di chi non ne ha il potere, cioè di un falsus procurator (v. 1398 c.c.). La ratifica dopo che il sinistro si è verificato costituisce una rilevante deroga alla disciplina dettata in via generale (1398, 1399 c.c.) e fa anche venire meno l’alea del contratto per l’assicurato.

(2)

Tale previsione, come quella del comma precedente, deroga alla disciplina prevista in via generale per il caso di rappresentanza senza potere che stabilisce che il falsus procurator non è obbligato nei confronti della controparte ma può essere solo ritenuto responsabile dei danni che la falsa stipula arreca a questi (1398 c.c.).

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