Il contratto di assicurazione contro i danni(1) è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno 1895(2).
Note
(1)
Nell’assicurazione contro i danni l’assicurato trasferisce all’assicuratore il rischio che si verifichino danni ai beni, verso pagamento di un premio. Ciò accade, ad esempio, in caso di assicurazione contro il furto.
(2)
L’interesse costituisce l’oggetto del contratto in esame. Si pensi all’ipotesi in cui un soggetto venga assicurato contro il furto un gioiello già rubato.