Art. 1905 – Limiti del risarcimento

L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro 1223, 1900, 1908(1).

L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato(2).

Note

(1)

La norma fissa il c.d. principio indennitario, a norma del quale il ristoro che l’assicuratore è tenuto a versare non può mai essere superiore al danno patito dall’interessato. Le parti possono anche inserire nella stipula clausole c.d. di franchigia semplice, con le quali è pattuito l’esonero dall’obbligo di pagamento fino ad una certa soglia, ovvero clausole c.d. di franchigia assoluta, con cui si stabilisce un abbattimento fisso in ogni caso. Poiché non pongono un limite alla responsabilità, ma all’oggetto, esse non violano l’art. 1229 c.c.. Le parti, inoltre, possono convenire una c.d. soprassicurazione (v. 1909 c.c.) se vi è un interesse comune; tuttavia, in tal caso si esula dallo schema del contratto di assicurazione in quanto manca la causa indennitaria (v. 1882 c.c.).

(2)

Si tratta di una deroga al principio indennitario, in base alla quale si garantisce anche il lucro cessante (v. 1223 c.c.). Una ulteriore eccezione si realizza se viene stipulata la clausola c.d. del valore a nuovo, con la quale si conviene che l’assicuratore pagherà la somma necessaria per l’acquisto di un bene uguale a quello danneggiato ma nuovo, a prescindere dal valore che aveva all’epoca del sinistro.

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