L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto 1903, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza 1915. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro 1914; 533 c. nav..
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore 1910 comma 3(1).
Note
(1)
Le parti possono anche accordarsi nel senso di stabilire termini diversi.