L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno 1915.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro 1907, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente(1).
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente 1900.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti 1913(2).
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Note
(1)
Si pensi all’ipotesi in cui, per trovare un veicolo dall’esiguo valore che sia stato rubato, si spenda una cifra enorme per spostamenti, soggetti incaricati di ricercarlo ecc.
(2)
L’obbligo di salvataggio si sostanzia nel fare quanto possibile per evitare il prodursi del danno o, se già verificatosi, per diminuirne le conseguenze. Il salvataggio è un onere per l’assicurato ma può essere realizzato anche dall’assicuratore.