Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L’assicurato che dolosamente non adempie 1218 l’obbligo dell’avviso 1913 o del salvataggio perde il diritto all’indennità.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto 1932(1)(2).

Note

(1)

Tale secondo comma è inderogabile per espressa previsione di legge (1932 c.c.): pertanto, esso può essere modificato solo “in melius” per l’assicurato.

(2)

In applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova (2697 c.c.), deriva che grava sull’assicuratore la dimostrazione dell’elemento soggettivo in ordine alla condotta della controparte. Dalla norma, inoltre, si ricava che se l’assicurato non ha agito nè con dolo nè con colpa, l’obbligo dell’assicuratore non viene meno nè subisce modifiche.

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