In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi 1901, 1924, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata(1).
Note
(1)
Attesa la ratio sottesa alla norma, l’ipotesi da essa considerata è solo quella del suicidio volontario e non, ad esempio, quella del suicidio di soggetto incapace di intendere e volere (v. 428 c.c.) a meno che non sia tale per causa a lui imputabile.