Art. 1927 – Suicidio dell’assicurato

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi 1901, 1924, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata(1).

Note

(1)

Attesa la ratio sottesa alla norma, l’ipotesi da essa considerata è solo quella del suicidio volontario e non, ad esempio, quella del suicidio di soggetto incapace di intendere e volere (v. 428 c.c.) a meno che non sia tale per causa a lui imputabile.

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