Art. 1928 – Prova

I contratti generali di riassicurazione(1) relativi a una serie di rapporti assicurativi(2) devono essere provati per iscritto 2725.

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali.

Note

(1)

La riassicurazione è un nuovo contratto di assicurazione con cui l’assicuratore diventa un c.d. riassicurato. Anche il c.d. riassicuratore può assicurare il medesimo rischio presso altri, nel qual caso la stipula prende il nome di retrocessione.

(2)

La riassicurazione generale è denominata trattato e può sostanziarsi nel c.d. trattato di quota pura se concerne una certa quota di tutti i sinistri di una materia (ad esempio R.C.A., v. 1917 c.c.) ovvero nella c.d. riassicurazione per eccesso di danno o perdita, se ha ad oggetto i sinistri superiori ad una determinata entità o che superano una quantità precisa dei premi.

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