Art. 1929 – Efficacia del contratto

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore(1), salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati(2).

Note

(1)

L’assicurato è il primo stipulante mentre il riassicuratore è colui che ha assunto il rischio del primo assicuratore (v. 1928 c.c.): quest’ultimo rimane obbligato nei confronti dell’assicurato anche se vi è stata riassicurazione.

(2)

Inoltre, se il riassicurato è inerte nell’agire verso il riassicuratore e concorrono le altre condizioni previste dall’art. 2900 c.c., l’assicurato può esperire l’azione surrogatoria.

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