Art. 1931 – Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa 194 ss l.f. dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto 187 disp. att.; 56, 201 l.f.(1).

Note

(1)

Di norma tali soggetti regolano la pluralità di rapporti di debito-credito in un apposito conto che può anche assumere natura di conto corrente (1823 c.c.).

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