Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva(1).
Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva(2).
Note
(1)
Ciò a prescindere dal grado di difficoltà che la competizione sportiva esige.
(2)
Se il giudice riduce la somma o rigetta la domanda ma il soggetto, comunque, paga l’intero, torna a ricevere applicazione l’art. 1933 c.c. e colui che ha pagato non può chiedere la restituzione della somma.