(1)È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore(2), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui(3).
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza 1950(4).
Note
(1)
La fideiussione, che rappresenta una delle uniche ipotesi nelle quali il codice definisce la fattispecie da un punto di vista soggettivo (v. 1754, 2094 c.c.), è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale tra fideiussore e creditore e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo. Il contratto è a forma libera (1325 c.c.) e, di regola, non oneroso, pertanto determina obbligazioni solo a carico del fideiussore (1333 c.c.).
(2)
Il fideiussore risponde del debito garantito con tutto il proprio patrimonio, ciò che distingue la fattispecie in esame dai diritti reali di garanzia con i quali si costituisce una garanzia limitata ai soli beni su cui è costituito il privilegio (2745 c.c.), dati in pegno (2784 c.c.) o sui quali è costituita ipoteca (2808 c.c.).
(3)
Carattere fondamentale della fideiussione è la sua accessorietà: in tanto essa esiste in quanto esiste il debito garantito. Da tale principio derivano una serie di regole tra le quali, ad esempio, quella per cui la garanzia non può essere data per una somma maggiore rispetto al debito principale o a condizioni più onerose (1941 c.c.).
L’accessorietà viene meno, però, in alcune ipotesi particolari grazie a delle clausole inserite dalle parti nel contratto, che prendono il nome di clausole di garanzia a prima richiesta. Esse, a loro volta, possono essere le c.d. clausole solve et repete, che attribuiscono al creditore il diritto a che non gli siano opposte eccezioni da parte del garante prima del pagamento (v. 1462 c.c.), ovvero possono sostanziarsi nel contratto autonomo di garanzia. In quest’ultimo caso, il pagamento va effettuato su semplice richiesta del creditore ed il garante non può opporre alcuna eccezione, né prima né dopo il pagamento.
(4)
La fideiussione è valida anche contro la volontà del debitore, ma, trattandosi di contratto, deve esservi il consenso del creditore.