Art. 1937 – Manifestazione della volontà

La volontà di prestare fideiussione(1) deve essere espressa(2).

Note

(1)

La fideiussione può sorgere, oltre che dalla volontà delle parti, dalla legge come, ad esempio, nel caso degli immobili da costruire (v. art. 2, D. lgs. 20 giugno 2005, n. 122). Le parti del contratto di fideiussione sono solo il fideiussore ed il creditore, non essendo necessario il consenso del debitore (v. 1936 c.c.).

(2)

Ciò non significa che il codice prescriva una forma precisa: si tratta di un contratto a forma libera (1325 c.c.), ma la volontà del fideiussore deve essere inequivoca.

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