Art. 194 – Divisione dei beni della comunione

(1)La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo 210 c.c., 784 ss. c.p.c.(2).

Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge 38(3).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 73 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

La divisione si effettua in parti eguali senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all’acquisto del bene in comunione (diversamente quindi dalla presunzione semplice valevole per la comunione ordinaria di cui all’art. 1101 del c.c.).

(3)

Il conguaglio posto a carico di uno dei condividenti inerisce alle operazioni divisionali e non costituisce capo autonomo della sentenza dichiarativa della divisione. Per quanto concerne l’usufrutto invece (si veda l’art.978), esso potrà essere costituito anche prima della divisione.

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