Se è stato stipulato il beneficio della divisione(1), ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta(2).
Se alcuno dei fideiussori era insolvente al tempo in cui un altro ha fatto valere il beneficio della divisione, questi è obbligato per tale insolvenza in proporzione della sua quota, ma non risponde delle insolvenze sopravvenute 1299(3).
Note
(1)
La stipula è necessaria in quanto la regola è quella per cui ciascun debitore è obbligato per l’intero debito (1946 c.c.). Il beneficio può essere previsto a favore di tutti i fideiussori o solo di alcuni di essi.
(2)
Il beneficio della divisione non opera automaticamente ma solo se ed in quanto viene opposto dal fideiussore.
(3)
Tuttavia, secondo alcuni, il fideiussore risponderebbe della insolvenza sopravvenuta dei cofideiussori nel caso in cui il loro rapporto risultasse invalido per nullità del contratto (1418 c.c.) perchè ciò significherebbe invalidità di tale rapporto (v. 1939 c.c.).