Art. 1946 – Fideiussione prestata da più persone

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito(1), ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito 1294(2), salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

Note

(1)

La norma disciplina l’istituto della cofideiussione, il quale non presuppone che i garanti prestino il proprio consenso simultaneamente, ma esige che ciascuno di essi sia a conoscenza dell’esistenza degli altri.

(2)

Pertanto, il fideiussore richiesto di adempiere all’obbligazione deve versare l’intera somma, salvo il diritto di regresso verso gli altri garanti (1954 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?