Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito(1), ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito 1294(2), salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.
Note
(1)
La norma disciplina l’istituto della cofideiussione, il quale non presuppone che i garanti prestino il proprio consenso simultaneamente, ma esige che ciascuno di essi sia a conoscenza dell’esistenza degli altri.
(2)
Pertanto, il fideiussore richiesto di adempiere all’obbligazione deve versare l’intera somma, salvo il diritto di regresso verso gli altri garanti (1954 c.c.).