Il fideiussore che ha pagato il debito(1) è surrogato(2) nei diritti che il creditore aveva contro il debitore 1955(3).
Note
(1)
In generale, la surrogazione presuppone la soddisfazione del creditore che può aversi anche per causa diversa dal pagamento: novazione (1230 c.c.), remissione (1236 c.c.), compensazione (1241 c.c.), confusione (1253 c.c.).
(2)
La surrogazione avviene “ex lege”, in applicazione di quanto prevede l’art. 1203, n.3 c.c..
(3)
La surrogazione avviene sia nei diritti maturati al momento del pagamento sia in quelli sopravvenuti: prima di tutto, il fideiussore è surrogato nello stesso diritto di credito (totale o parziale, a seconda dell’adempimento effettuato) verso il debitore nonchè nelle eventuali garanzie che lo assistono.