Il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale, benché questi non fosse consapevole della prestata fideiussione 1951.
Il regresso comprende il capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatto dopo che ha denunziato al debitore principale le istanze proposte contro di lui(1)
Il fideiussore inoltre ha diritto agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento. Se il debito principale produceva interessi in misura superiore al saggio legale, il fideiussore ha diritto a questi fino al rimborso del capitale.
Se il debitore è incapace 1939, il regresso del fideiussore è ammesso solo nei limiti di ciò che sia stato rivolto a suo vantaggio.
Note
(1)
Il riferimento è alle spese, ad esempio giudiziali, sostenute dal fideiussore per resistere a tali pretese: per ottenere il regresso relativamente a tali somme egli ha l’onere di denunciare le istanze al debitore. Inoltre, il regresso comprende anche i danni eventualmente patiti dal fideiussore a causa dell’inadempimento del debitore (1218 ss. c.c.).