Art. 195 – Prelevamento dei beni mobili

(1)Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione 179, lett. a) o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione 179, lett. b)(2). In mancanza di prova contraria si presume 2727 che i beni mobili facciano parte della comunione.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 74 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Si è stabilito, ad esempio, che -in tema di imposta sulle successioni- il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato pur nel regime di comunione legale dei beni soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventi dell’attività separata svolta dallo stesso, che esso “entra a far parte della comunione legale dei beni, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. c), c.c. se ancora sussistente al momento dello scioglimento della stessa determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da tale epoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo scioglimento attribuisce invero al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità delle quote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusivi del coniuge defunto”.

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