Art. 1954 – Regresso contro gli altri fideiussori

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito(1), il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione(2). Se uno di questi è insolvente, si osserva la disposizione del secondo comma dell’articolo 1299(3).

Note

(1)

L’ipotesi considerata dalla norma è quella della cofideiussione (1946 c.c.).

(2)

Se le parti non hanno pattuito diversamente, si presume che tali porzioni siano eguali (v. 1298, 2 c.c.). Il regresso ha ad oggetto il credito e quanto indicato dall’art. 1950, comma 2 c.c..

(3)

Ai sensi del secondo comma di tale norma “la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento”.

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