La fideiussione si estingue(1) quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore(2)(3).
Note
(1)
L’estinzione non opera automaticamente ma deve essere fatta valere, in via di azione o eccezione, dal fideiussore.
(2)
Oltre all’ipotesi prevista dalla norma la fideiussione si estingue ogni volta che viene meno, per adempimento o altra causa, ad esempio novazione (1230 ss. c.c.) o remissione (1236 ss. c.c.), l’obbligazione principale.
(3)
In caso di estinzione della fideiussione per estinzione dell’obbligazione principale si discute se, qualora l’obbligazione principale ritorni in vita per qualche causa (ad esempio perché viene revocato il pagamento estintivo), torni in essere anche la garanzia (c.d. riviviscenza della garanzia fideiussoria).