Art. 1958 – Effetti del mandato di credito

(1)Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incarico(2), a fare credito a un terzo(3), in nome e per conto proprio, quella che ha dato l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro 1938, 1956.

Colui che ha accettato l’incarico non può rinunziarvi(4), ma chi l’ha conferito può revocarlo(5), salvo l’obbligo di risarcire il danno all’altra parte 1723, 1724, 1725, 1726.

Note

(1)

Il mandato di credito è un contratto bilaterale e consensuale, ad effetti obbligatori ed a forma libera (1376, 1325 c.c.). Esso presenta sia i caratteri del mandato (1703 ss. c.c.) sia quelli della fideiussione (1936 ss. c.c.).

(2)

Colui che si obbliga assume il nome di promittente (nella prassi molto spesso è una banca) ed il soggetto che conferisce l’incarico è il promissario. Una volta che il contratto è concluso il promittente deve seguire le istruzioni del promissario; inoltre, poiché la struttura è analoga a quella della fideiussione (1936 c.c.), i rapporti tra promittente e creditore sono regolati dalle relative disposizioni (1944 ss. c.c.).

(3)

Il terzo rimane estraneo al negozio, che è bilaterale. Il credito può essere concesso in modi diversi, ad esempio stipulando un mutuo (1813 c.c.) o con l’apertura di un conto corrente (1823 c.c.).

(4)

Più correttamente, lo stipulante non ha il diritto di recedere (1373 c.c.).

(5)

Anche in tal caso si tratta di recesso (1373 c.c.), diritto che il promissario ha, a differenza del promittente. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, sia le cause di estinzione previste in tema di fideiussione (1955 ss. c.c.), sia quelle dettate, in generale, per il contratto.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?