Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale(1), purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate(2).
La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale.
In questo caso però l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.
L’istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
Note
(1)
In caso di solidarietà tra fideiussore e debitore principale (1944, comma 1 c.c.) il creditore può scegliere se agire contro l’uno o l’altro. Non ha tale scelta, invece, se è stato pattuito il beneficio di escussione (1944, comma 2 c.c.).
(2)
Si tratta di un termine di decadenza (2964 ss. c.c.) che decorre dalla scadenza dell’obbligazione.