Art. 1960 – Nozione

L’anticresi(1) è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti(2), imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale(3).

Note

(1)

L’anticresi (di scarsa applicazione pratica) è un contratto consensuale (la consegna del bene è atto esecutivo), ad effetti obbligatori, che deve essere stipulato per iscritto (1350, n. 7 c.c.). Esso attribuisce un diritto personale di godimento opponibile ai terzi solo se trascritto (2643, n. 12 c.c.)

(2)

Il diritto di godere dei frutti può sostanziarsi nel percepimento di un canone, se il creditore anticretico concede in locazione l’immobile (1571 c.c.), ovvero nel risparmio di spesa se lo conduce personalmente.

(3)

Quella prevista dalla norma è la c.d. anticresi estintiva, nella quale i frutti percepiti sono destinati ad estinguere il debito, mediante imputazione agli interessi ed al capitale. Si ha, invece, la c.d. anticresi compensativa se i frutti vanno a compensare gli interessi (1964 c.c.).

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