Art. 1961 – Obblighi del creditore anticretico

Il creditore, se non è stato convenuto diversamente, è obbligato a pagare i tributi e i pesi annui dell’immobile ricevuto in anticresi.

Egli ha l’obbligo di conservare, amministrare e coltivare il fondo da buon padre di famiglia 1176. Le spese relative devono essere prelevate dai frutti(1).

Il creditore, se vuole liberarsi da tali obblighi, può, in ogni tempo, restituire l’immobile al debitore, purché non abbia rinunziato a tale facoltà(2).

Note

(1)

Gli obblighi imposti al creditore non rappresentano la controprestazione al suo diritto di garanzia e godimento ma degli oneri derivanti dalla custodia dell’immobile. Pertanto, se egli non vi adempie non è ammessa risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c.. Invece, in analogia alla disciplina dettata per il pegno (2784 ss. c.c.), il proprietario dell’immobile (o, comunque, colui che ha diritto alla restituzione), potrà chiederne il sequestro in caso di abuso del creditore.

(2)

La restituzione costituisce espressione di un generale diritto di recesso attribuito al creditore (1373 c.c.).

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