L’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.
In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore ai dieci anni 191 disp. att..
Se è stato stipulato un termine maggiore questo si riduce al termine suddetto 1339(1).
Note
(1)
Oltre alla scadenza del termine, vi sono altre cause estintive, come, ad esempio, il recesso del creditore (1961, comma 3 c.c.) ovvero l’avverarsi di una condizione risolutiva apposta (1353 c.c.).