La transazione nei giudizi civili di falso(1) non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero(2).
Note
(1)
Oggetto della transazione sono le conseguenze che il giudizio di falsità o verità produce rispetto alle pretese delle parti, non la verità o falsità stesse che devono essere accertate secondo il regime probatorio del processo.
(2)
Si tratta di un caso in cui non sono le parti, ma la legge, a stabilire una condizione di efficacia del contratto (1353 ss. c.c.).