Art. 1968 – Transazione sulla falsità di documenti

La transazione nei giudizi civili di falso(1) non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero(2).

Note

(1)

Oggetto della transazione sono le conseguenze che il giudizio di falsità o verità produce rispetto alle pretese delle parti, non la verità o falsità stesse che devono essere accertate secondo il regime probatorio del processo.

(2)

Si tratta di un caso in cui non sono le parti, ma la legge, a stabilire una condizione di efficacia del contratto (1353 ss. c.c.).

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