Art. 1969 – Errore di diritto

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti(1).

Note

(1)

Si ritiene che la norma si riferisca al solo errore vizio (1427 ss. c.c.) e non all’errore ostativo (1433 c.c.). Si ha il primo quando il vizio copre la volontà o il suo formarsi mentre si ha il secondo quando l’errore cade sulla dichiarazione.

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