(1)Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 76 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La norma pone rilevanti limiti al prelievo di cui al precedente art. 195 del c.c., imponendo la prova mediante atto scritto avente data certa; il fine parrebbe essere quello di evitare accordi tra i coniugi tesi a sottrarre beni disponibili per le ragioni dei creditori.