Art. 1971 – Transazione su pretesa temeraria

Se una delle parti era consapevole della temerarietà(1) della sua pretesa(2), l’altra può chiedere l’annullamento della transazione 1441 ss..

Note

(1)

La lite è temeraria quando la parte agisce in giudizio nella consapevolezza di non avere possibilità di vittoria e tale consapevolezza, a differenza di quanto richiesto dal codice di rito, deve essere qui dolosa e non anche solo gravemente colposa (v. 96 c.p.c.).

(2)

La norma può ritenersi riferita sia all’ipotesi di azione temeraria che di difesa che sia tale.

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