Se una delle parti era consapevole della temerarietà(1) della sua pretesa(2), l’altra può chiedere l’annullamento della transazione 1441 ss..
Note
(1)
La lite è temeraria quando la parte agisce in giudizio nella consapevolezza di non avere possibilità di vittoria e tale consapevolezza, a differenza di quanto richiesto dal codice di rito, deve essere qui dolosa e non anche solo gravemente colposa (v. 96 c.p.c.).
(2)
La norma può ritenersi riferita sia all’ipotesi di azione temeraria che di difesa che sia tale.