Art. 1972 – Transazione su un titolo nullo

È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo(1), l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo(2).

Note

(1)

La medesima disciplina dovrebbe applicarsi ad ogni ipotesi in cui il titolo sia già venuto meno al momento della transazione, come, ad esempio, nel caso di annullabilità che sia già stata pronunciata (1425 ss. c.c.).

(2)

Da tale comma si ricava, a contrario, che la transazione è valida se entrambe le parti conoscevano la causa di invalidità. Si ritiene che il comma si applichi solo alla transazione novativa (1965, comma 2 c.c.).

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