Art. 1974 – Annullabilità per cosa giudicata

È pure annullabile la transazione fatta su lite già decisa con sentenza passata in giudicato 2909, della quale le parti o una di esse non avevano notizia 1427, 1441(1).

Note

(1)

Nel caso in cui le parti, invece, siano a conoscenza del giudicato e procedano comunque a decidere difformemente da esso, non si avrebbe transazione. Tuttavia, si tratterebbe di un negozio accertativo idoneo, comunque, a sostituire la pronuncia.

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