La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro(1) non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte 1439(2).
La transazione è annullabile 1441, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto 1427(3).
Note
(1)
Si tratta della c.d. transazione generale.
(2)
Secondo alcuni la norma esige un vero e proprio occultamento doloso, mentre per altra tesi sarebbe sufficiente un contegno omissivo se contrario a buona fede (1175 c.c.) perché la norma tutela la libera formazione della volontà della parte.
(3)
La norma pone problemi di coordinamento con il disposto dell’art. 1972, comma 2 c.c.. Secondo una certa tesi, la norma in commento considera il documento come mezzo di prova, mentre l’art. 1972, comma 2 c.c. ha riguardo alla situazione giuridica precedente la transazione.