Art. 1978 – Forma

La cessione dei beni 1977 si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità(1).

Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 1264 e 1265(2).

Note

(1)

Inoltre, se tra i beni oggetto della cessione vi sono immobili, essa deve anche essere trascritta (v. 2649 c.c.).

(2)

Vi è, comunque, una differenza tra la disciplina in esame e la cessione del credito prevista in via generale dal codice (1460 c.c.): la seconda trasferisce lo stesso diritto di credito, la prima, invece, è strumentale al mandato a liquidare i beni (1977 c.c.).

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