Art. 1977 – Nozione

(1)La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore(2) incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti 1982; 160 n. 2, 181 n. 3, 182, 186 l.f.(3)(4).

Note

(1)

Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che richiede la forma scritta per la validità della stipula (1978 c.c.).

(2)

La norma si riferisce al concetto di debitore in generale e, quindi, tale è, ad esempio, anche il fideiussore.

(3)

Strutturalmente, quindi, il contratto di cessione di beni ai creditori configura un’ipotesi di mandato (1703 c.c.) conferito anche nell’interesse del creditore mandatario (v. 1723, 2 c.c.).

(4)

Si vedano gli articoli 160, 182 e 186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Legge fallimentare, che disciplinano il concordato preventivo mediante cessione dei beni.

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