Il debitore non può disporre dei beni ceduti(1).
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni(2).
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulla altre attività prima di aver liquidato quelle cedute 193 disp. att..
Note
(1)
Sui beni viene costituito un vincolo di indisponibilità che, secondo la tesi maggioritaria, è obbligatorio e non reale e, quindi, non è opponibile erga omnes ma ha valore solo tra gli stipulanti. Pertanto, se, in violazione del vincolo, il debitore dispone dei beni i creditori cessionari possono agire per il risarcimento dei danni (1223 ss. c.c.), ma non possono ottenere la revoca dell’atto dispositivo.
(2)
Pertanto i creditori cessionari non hanno preferenza rispetto ai creditori anteriori non partecipanti al contratto; l’unica posizione di vantaggio è quella che detengono rispetto ai creditori successivi. Tuttavia, questo vantaggio viene meno se questi ultimi procedono a trascrivere il pignoramento sui beni oggetto di cessione prima che sia trascritto il contratto di cessione stesso (2915, comma 1 c.c.).