Art. 1985 – Recesso dal contratto

Il debitore può recedere dal contratto(1) offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione 1332. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.

Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione 1981; 193 disp. att.(2).

Note

(1)

Il recesso, però, non è esercitabile sempre: deve intervenire prima che si sia avuta liquidazione dei beni. Inoltre, la norma attribuisce tale facoltà al solo debitore e non ai creditori cessionari.

(2)

Anche se tali spese non formano oggetto dell’offerta che il debitore fa per esercitare il recesso (comma 1), egli è comunque tenuto a sostenerle.

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