La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi(1), ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti(2).
La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali 1453 ss.(3).
Note
(1)
Se, invece, la dissimulazione (materiale o giuridica) ha ad oggetto una parte non notevole di beni, i creditori hanno solo diritto al risarcimento dei danni perché avrebbero comunque prestato il proprio consenso, anche se a condizioni diverse (c.d. dolo incidentale, 1440 c.c.).
(2)
Il comportamento del debitore configura anche un’ipotesi di violazione della buona fede e, quindi, legittima l’azione per responsabilità precontrattuale da parte dei creditori (1337 c.c.).
(3)
In particolare, la risoluzione non ha effetto retroattivo, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata.