La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito 969, 1309, 1870, 2720, 2944, 2966 dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare 2697 il rapporto fondamentale(1). L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria 1325 n. 2, 2944(2).
Note
(1)
La norma si riferisce all’ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale (che è quello dal quale traggono giustificazione). In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l’inversione dell’onere della prova (2697 c.c.).
(2)
La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l’inesistenza ma anche l’invalidità, l’inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.