Art. 1989 – Promessa al pubblico

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica 1334, 1336(1)(2).

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

Note

(1)

Se il promittente vuole soddisfare un interesse di natura non patrimoniale tale interesse deve, comunque, essere meritevole di tutela.

(2)

La promessa al pubblico si distingue dall’offerta al pubblico (1336 c.c.) che costituisce una proposta contrattuale, assoggettata alla relativa disciplina (1326 ss. c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?