Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali(1).
I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali.
Note
(1)
Tra le leggi speciali si vedano quella in tema di cambiale e vaglia cambiario (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669), di cambiali finanziarie (legge 13 gennaio 1994, n. 43) e di assegno (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736).