Art. 2002 – Documenti di legittimazione e titoli impropri

Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione(1), o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione 1835, 1836, 1889(2).

Note

(1)

I primi sono i c.d. documenti di legittimazione come, ad esempio, il biglietto per un concerto.

(2)

Questi sono i c.d. titoli impropri, tra i quali, ad esempio, vi è la polizza assicurativa all’ordine o al portatore (1889 c.c.).

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