Art. 2008 – Legittimazione del possessore

Il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate 20 l. camb.; 22 l. ass.(1).

Note

(1)

La girata è la formula con la quale il possessore promette al giratario (colui al quale il titolo è girato) che l’emittente (debitore) adempirà e con la quale ordina a quest’ultimo, contemporaneamente, di pagare al primo. Ad esempio: in caso di cambiale la girata può consistere in “per me pagate a Caio”. Le girate devono essere continue, cioè devono costituire una serie formalmente regolare (2009 c.c.) che permette di risalire sino al primo prenditore, colui a favore del quale il titolo fu originariamente emesso.

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